Un lavoratore collocato in invalidità percepisce per diversi mesi una rendita di previdenza, poi l’ente assicurativo scopre che il contratto non copriva il periodo in questione. Si pone quindi la questione del rimborso, e con essa quella del termine per agire. Questo termine di prescrizione del troppo percepito previdenza varia a seconda del fondamento giuridico invocato, e la confusione tra i diversi testi applicabili rimane frequente nelle aziende.
Prescrizione biennale o quinquennale: il fondamento giuridico cambia tutto
Il riflesso comune consiste nell’applicare il termine di due anni previsto dall’articolo L.114-1 del Codice delle assicurazioni. Questo termine biennale si applica a tutte le azioni che “derivano dal contratto di assicurazione”, inclusa la richiesta di restituzione di un troppo percepito legato a un errore di applicazione di una clausola contrattuale.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha posto un limite a questa logica. Quando il troppo percepito deriva non da una cattiva lettura del contratto, ma da una proibizione legale (ad esempio, il divieto di assicurare un atto intenzionale), l’azione di ripetizione dell’indebito non “deriva dal contratto”. Essa rientra quindi nel diritto comune, ovvero il termine di cinque anni previsto dall’articolo 2224 del Codice civile.
Concretamente, comprendere il termine di prescrizione del troppo percepito previdenza implica identificare prima se l’errore è contrattuale o se si basa su un fondamento legale distinto dal contratto stesso.
Questa distinzione ha conseguenze dirette per il datore di lavoro e il lavoratore:
- Un ente di previdenza che richiede il rimborso di una prestazione versata per errore a causa di una clausola mal interpretata ha due anni a partire dal pagamento indebito.
- Se la prestazione non avrebbe mai dovuto essere versata a causa di una proibizione legale, l’assicuratore ha cinque anni per agire in restituzione.
- Il lavoratore che contesta il carattere indebito del pagamento può anch’esso invocare la prescrizione biennale per opporsi a una richiesta tardiva dell’assicuratore.

Punto di partenza della prescrizione: la data di conoscenza del troppo percepito
Il termine non decorre sempre a partire dal giorno del pagamento. In materia di ripetizione dell’indebito qualificata come quasi-contratto, la prescrizione inizia dal giorno in cui il creditore ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che gli consentono di esercitare la sua azione. Questa è la regola stabilita dall’articolo 2224 del Codice civile.
Per un ente di previdenza, il punto di partenza può quindi essere spostato di diversi mesi, se non di diversi anni. Se l’assicuratore versa una rendita di invalidità sulla base di un fascicolo incompleto e scopre l’errore solo in occasione di un controllo successivo, il termine inizia solo alla data di tale scoperta.
Questa regola protegge anche il lavoratore. Quando un datore di lavoro non ha affiliato il proprio personale a un regime di previdenza obbligatoria e il lavoratore lo scopre solo nel momento in cui richiede una prestazione, il termine per agire in indennizzo decorre solo a partire da quel rifiuto.
La Corte di cassazione, in una decisione del 26 giugno 2024, ha confermato che il termine di prescrizione è di cinque anni per l’azione del lavoratore contro il datore di lavoro per difetto di affiliazione a un regime di previdenza complementare.
Difetto di affiliazione da parte del datore di lavoro e rischio di auto-assicurazione
Il troppo percepito di previdenza non riguarda solo le somme versate in eccesso da un assicuratore. Esiste un secondo caso, meno visibile ma finanziariamente pesante: quello in cui il datore di lavoro non ha mai sottoscritto il contratto di previdenza imposto dalla convenzione collettiva.
In questa ipotesi, il lavoratore che cade in invalidità o in malattia non percepisce alcuna prestazione complementare. Il datore di lavoro si trova quindi esposto a quello che la giurisprudenza chiama il rischio di auto-assicurazione: deve indennizzare il lavoratore per l’importo delle prestazioni che questi avrebbe percepito se il contratto fosse stato sottoscritto.
La Corte di cassazione ha precisato che questa azione rientra nel diritto del lavoro e non nel diritto delle assicurazioni. Il termine applicabile è quindi quello dell’articolo 2224 del Codice civile (cinque anni), e non il termine biennale del Codice delle assicurazioni. Il punto di partenza considerato è il momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza della violazione, tipicamente il giorno in cui l’ente di previdenza rifiuta la sua richiesta di rendita.
Cosa deve verificare il datore di lavoro
Le obbligazioni di previdenza possono derivare da un accordo di settore, da un accordo interprofessionale (come l’obbligo del “1,50 % fascia 1” per i dirigenti) o da un accordo aziendale. Un datore di lavoro che sottoscrive tardivamente un contratto non regolarizza necessariamente la situazione per i sinistri verificatisi prima della data di affiliazione.
Il caso risolto nel 2024 illustra questo tranello: un lavoratore collocato in invalidità a gennaio 2014, mentre il datore di lavoro aveva sottoscritto il contratto solo a maggio 2014, ha visto rifiutata la rendita dall’assicuratore. Il datore di lavoro è stato condannato a versare l’equivalente delle prestazioni non percepite.

Prescrizione del troppo percepito in previdenza: articolazione con il contratto di lavoro
Quando il troppo percepito deriva da un errore del datore di lavoro sul cedolino paga (mantenimento dello stipendio versato in duplicato con le indennità giornaliere di previdenza, ad esempio), la prescrizione applicabile è quella del diritto del lavoro. L’azione di ripetizione dell’indebito salariale si prescrive dopo tre anni a partire dal giorno in cui colui che ha pagato ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il pagamento indebito.
Questo termine di tre anni, previsto dall’articolo L.3245-1 del Codice del lavoro, è più breve del termine di diritto comune di cinque anni. Il datore di lavoro che tarda a richiedere un troppo percepito salariale può quindi trovarsi prescritto mentre un assicuratore, in una situazione comparabile, avrebbe ancora il tempo necessario per agire.
La qualificazione giuridica del troppo percepito (prestazione di assicurazione, indennità contrattuale, elemento di salario) determina sia il termine applicabile sia la giurisdizione competente. Un contenzioso mal orientato tra il tribunale giudiziario e il consiglio di prud’hommes può far perdere un tempo che, in materia di prescrizione, non si recupera più.



